Cass., S. U., 12 giugno 2019, n. 15746
La controversia avente ad oggetto la domanda dell’INPS, nei confronti della P.A. ex datrice di lavoro, di restituzione degli interessi corrisposti su prestazioni pensionistiche pagate in ritardo a causa della tardiva trasmissione, ad opera della predetta P.A., di documenti necessari per la liquidazione della pensione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non della Corte dei conti, giacché la controversia in questione non investe né l’an, né il quantum, né la decorrenza della pensione (cioè profili sostanziali idonei a farla rientrare nella sfera di cognizione del giudice contabile ex artt. 13 e 62 del r. d. n. 1214 del 1934), ma riguarda aspetti inerenti ai rapporti tra ente erogatore e datore di lavoro, rispetto ai quali la liquidazione del trattamento pensionistico costituisce una semplice “occasione”, ossia un mero presupposto di fatto non controverso che fa solo da sfondo al “petitum sostanziale”.
Non è configurabile, pertanto, una fattispecie di danno erariale, di competenza della giurisdizione contabile, non essendo l’amministrazione statale in rapporto di servizio con l’ente pubblico strumentale dello Stato.
Al di fuori dell’ambito definito dal legislatore, infatti, non sono ammissibili estensioni dell’applicazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale delineata dai citati artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214. Perché sussista la giurisdizione della Corte dei conti – che è un giudice speciale, la cui competenza, al di fuori della «contabilità pubblica», è limitata alle sole materie «specificate dalla legge», come stabilito dall’art. 103, comma 2, Cost. (cfr., ex pluribus, Cass. S. U. 20 luglio 2016, n. 14920) – occorre uno specifico intervento del legislatore, così come previsto per le controversie riguardanti le “pensioni”, ivi compresi i relativi accessori.
La mancanza di una specifica attribuzione legislativa alla giurisdizione alla Corte dei conti di una controversia che non è ictu oculi compresa nell’ambito di applicazione degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 determina l’attrazione della fattispecie nella giurisdizione del giudice dotato della giurisdizione generale, ossia del giudice ordinario, in virtù del principio della unicità della giurisdizione, rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria.
Del resto, come rilevato nella recente giurisprudenza del Giudice di legittimità in composizione nomofilattica, l’estensione della giurisdizione della Corte dei conti oltre i rapporti pensionistici stricto sensu intesi è avvenuta per il tramite di puntuali disposizioni di legge, come avvenuto per le pensioni di guerra (art. 116 del d. P. R. 23 dicembre 1978, n. 915, Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e per l’assegno vitalizio a favore dei deportati nei campi di sterminio nazisti (art. 10, L. 6 ottobre 1986, n. 656, Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra).
Avv. Marco Bruno Fornaciari