La normativa urbanistico-edilizia rientra nella materia indicata come governo-del-territorio ed è attribuita alla potestà legislativa concorrente delle regioni (art. 117, comma 3, della Costituzione); e lo stesso art. 118 della Costituzione invocato dall’appellante prevede sì espressamente che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni ma prevede altresì che, per assicurarne l’esercizio unitario (come nella presente fattispecie), quelle funzioni amministrative possono essere conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Non è ravvisabile, pertanto, la prospettata violazione della norma costituzionale che assegna alla competenza legislativa concorrente la materia governo-del-territorio da parte di disposizioni legislative, regionali e statali, che prevedano la possibilità di un intervento della Regione – o di un Ente da questa delegato, nel caso di specie la Provincia – al fine di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, sulla base dei suddetti principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in considerazione della dimensione regionale dell’ordinamento urbanistico-edilizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 6 agosto 2018, n. 4822) (Cons. Stato, Sez. II, 18 novembre 2019, n. 7866).
Il Collegio, in sede di disamina di uno tra i motivi di censura della sentenza del giudice di prime cure, richiama il disposto dell’art. 107, comma 3, lett. f) del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), che disciplina le funzioni e la responsabilità della dirigenza e rispetto al quale deve ritenersi conforme un potere, quale l’adozione di un contrarius actus, esercitato relativamente alle “autorizzazioni e le concessioni edilizie“, sulla base di “accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale“, e “nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo“, come attesta anche l’ampia motivazione di annullamento.
In riferimento all’art. 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede la possibilità di delega da parte dei dirigenti, per un tempo limitato e con atto motivato, viene precisato come la norma richiamata non preveda, però, la necessità che il delegato ricopra una funzione di vertice nell’ambito del competente settore, ma preveda invece che esso debba ricoprire la posizione funzionale elevata nell’ambito dell’ufficio ad esso affidato.
Il Giudice amministrativo, infine, ritiene conforme alla ratio che ispira la materia dell’annullamento del permesso di costruire regionale/provinciale (art. 39, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001) – che sottende l’interesse pubblico al ripristino della legalità e di una corretta pianificazione urbanistica nell’ambito del governo-del-territorio e l’interesse privato a vedere tutelati interessi originariamente soddisfatti dagli assensi edilizi poi oggetto di annullamento – che le determinazioni relative al suddetto annullamento di titoli edilizi originariamente assentiti siano adottate dopo accurata istruttoria.
Il termine di diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni entro il quale adottare il provvedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio risulta funzionale a questa ratio, che informa anche l’art. 53, comma 4 della l. r. n. 16 del 2008.
Avv. Marco Bruno Fornaciari