Nel caso di informativa antimafia atipica spetta all’Amministrazione valutare autonomamente – nell’esercizio del suo potere discrezionale – il ‘peso’ delle informazioni ricevute dalla Prefettura, informazioni di per sé non automaticamente “interdittive”, valutazione che ben può essere compiuta anche in un momento successivo alla comunicazione e portare a rescindere un contratto a distanza di tempo dalla stessa informativa. C.g.a., 11 novembre 2019, n. 956
Il Collegio precisa in primo luogo come l’informativa antimafia atipica, emessa dalla Prefettura in sede di certificazione antimafia richiesta dal Comune per una società, al fine di poter stipulare con la stessa un contratto, importi una valutazione in via autonoma da parte dell’Amministrazione circa il peso delle informazioni ricevute, ex se prive di un effetto automatico ed interdittivo.
La condotta dell’Amministrazione, che, ad un certo punto ed a seguito di sopravvenienze intervenute nella sede penale, anche con riguardo ad un soggetto collaterale alla società oggetto della informativa atipica, muti indirizzo e disponga la rescissione del contratto già stipulato con quest’ultima, non pare pertanto illegittima, né – comunque – illogica, contraddittoria o immotivata.
Il mutamento di indirizzo a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico costituisce, infatti, una prassi ammessa dall’ordinamento, ed a fortiori allorquando sopraggiungano fatti o norme che suggeriscano, o che impongano, di riesaminare la questione già affrontata.
Richiamato l’art. 92, comma 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 s. m. i., applicabile alla fattispecie ratione temporis, che consente l’applicazione della revoca e del recesso anche qualora l’accertamento degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa intervenga successivamente alla stipula del contratto, il Collegio disattende anche l’argomentazione per la quale tra i fatti di reato sopravvenuti e l’informativa antimafia atipica sarebbe trascorso un eccessivo intervallo temporale, atteso il carattere contemporaneo alla emissione della informativa dei fatti ivi riferiti, anche se meramente ancora produttivi di effetti attuali.
Risulta disattesa, altresì, la censura inerente all’intervallo di tempo eccessivo trascorso tra la comunicazione della detta informativa antimafia atipica e la rescissione del contratto disposta dall’Amministrazione, posto che la funzione dell’informativa atipica – in quanto tale non soggetta ad un termine di scadenza – viene individuata non nella produzione di effetti interdittivi e, dunque, costitutivi, automatici ed immediati, ma nell’informazione dell’Amministrazione destinataria di situazioni quantomeno anomale, in guisa da consentire l’eventuale adozione del provvedimento interdittivo o rescissorio, anche in un momento successivo, quante volte ne ravvisi la necessità sulla base di elementi ulteriori e sopravvenuti.
Il Collegio, infine, chiarisce come il fattore della convivenza, che venga accertato tra l’amministratore di una società ed un soggetto pregiudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c. p.), integri un elemento sufficiente a suffragare il rischio di condizionamenti della società oggetto della informativa antimafia da parte delle consorterie criminali, attesi la continua, permanente e duratura condivisione delle abitudini e delle prassi di vita, il reciproco coinvolgimento nelle attività quotidiane e la prestazione di atti di reciproca solidarietà che vi risultano implicati.
Avv. Marco Bruno Fornaciari