L’informazione-antimafia-interdittiva non richiede la necessaria osservanza del contraddittorio procedimentale, meramente eventuale in questa materia ai sensi dell’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 né è configurabile l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 non essendo l’informazione-antimafia-interdittiva provvedimento vincolato, ma per sua stessa natura discrezionale (Cons. Stato, Sez. III, 31 gennaio 2020, n. 820).
Il Giudice amministrativo del primo grado di giudizio, investito della cognizione del ricorso proposto da un operatore economico attinto da un’informazione-antimafia-interdittiva emessa dal Prefetto competente ai sensi dell’art. 84, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 (c. d. Codice antimafia), riteneva che l’esigenza di assicurare il compiuto esercizio del diritto di difesa importasse la necessaria osservanza delle garanzie contemplate dalla l. n. 241 del 1990 – quali la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7) ed il preavviso di rigetto (art. 10) – anche nel procedimento amministrativo propedeutico al rilascio del provvedimento inibitorio.
La Sezione rileva il carattere doppiamente erroneo della motivazione della sentenza del giudice di prime cure – sebbene seguita dalla reiezione del motivo con il quale il ricorrente aveva censurato la violazione delle guarentigie procedimentali – atteso il carattere meramente eventuale del contraddittorio nel procedimento che conduce all’emissione dell’informazione-antimafia-interdittiva, che non soggiace, peraltro, all’applicazione dell’esimente dalla sanzione dell’annullabilità del provvedimento amministrativo, contemplata in ragione di esigenze di economia procedimentale dall’art. 21-octies, comma 2 della l. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).
Il Collegio rileva – nei termini incidentali imposti dal perimetro entro il quale si inscrive la fattispecie oggetto di giudizio e dalla recente questione pregiudiziale deferita ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE dal Tar Puglia (T. A. R. Puglia, sede di Bari, ord. 13 gennaio 2020, n. 28) – come l’assenza di un’interlocuzione tra il soggetto attinto da un’informazione-antimafia-interdittiva e l’Autorità prefettizia competente nel procedimento che conduce all’emissione della misura inibitoria non incida sul necessario rispetto del principio di buon andamento della P. A. (art. 97, comma 2 Cost.).
La giurisprudenza comunitaria, infatti, ha precisato come gli obiettivi di interesse generale – quale il contrasto alla permeazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici – perseguiti con provvedimenti di segno restrittivo – che non integrino un intervento sproporzionato ed inaccettabile, idoneo ad incidere sul diritto al contraddittorio procedimentale e sull’osservanza dei diritti della difesa – possano importare la soggezione di tali prerogative a limitazioni prescritte in sede legislativa (cfr. CGUE, 26 settembre 2019, in C-63/18, § 37 e CGUE, 9 novembre 2017, in C-298/16, § 35).
La finalità che informa la disciplina antimafia – approntata dall’ordinamento interno al fine di prevenire i tentativi di condizionamento e di infiltrazione delle consorterie criminali nell’organizzazione degli operatori economici attivi nei rapporti contrattuali con la P. A. – risulterebbe altrimenti compromessa da elementi o notizie assistiti dal segreto investigativo (cfr. artt. 329, comma 1 e 61 c. p. p.), in quanto oggetto di indagini condotte dall’Autorità giudiziaria o di informative riservate delle forze di polizia, anche con riferimento ad organizzazioni criminali di stampo mafioso (cfr. art. 416-bis c. p.).
Il carattere preventivo della prognosi inferenziale in ordine alla capacità delle organizzazioni criminali di condizionare ed infiltrare l’economia legale, rimessa dalla legge all’Autorità amministrativa competente, pertanto, ammette anche un’attenuazione, ovvero anche un’elisione, dell’interlocuzione con il soggetto prevenuto nel procedimento amministrativo propedeutico all’emissione dell’informazione-antimafia-interdittiva.
La giurisprudenza comunitaria – non priva di riscontro anche nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 22 giugno 1990, n. 309; Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71) – infatti, ha precisato come il contraddittorio procedimentale – lungi dal configurare un valore assoluto, un bene giuridico ex se ovvero un fine supremo ed intangibile – costituisca un principio strumentale al buon andamento della P. A., di cui al già richiamato art. 97, comma 2 Cost., ed al principio di legalità sostanziale (art. 3 Comma 2 Cost.) quale autentico fondamento del moderno diritto amministrativo, nel contemperamento necessario degli interessi collocati in una posizione uguale o poziore nella scala dei valori enucleati nella Carta fondamentale.
La Sezione, peraltro, osserva come il contraddittorio non risulti del tutto pretermesso nel procedimento propedeutico al rilascio dell’informazione-antimafia-interdittiva, giusta l’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 159 del 2011, che contempla il potere del prefetto di invitare i soggetti interessati – in sede di audizione personale e sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite – a produrre, anche mediante l’allegazione di elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.
Avv. Marco Bruno Fornaciari