Cass. Civ., Sez. II, 11 luglio 2019, n. 18680
Il giudice di legittimità richiama l’evoluzione giurisprudenziale che ha superato il criterio del momento in cui interviene il trasferimento del diritto di proprietà, quale discrimen tra vendita fiduciaria a scopo di garanzia e vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio; e che, secondo l’orientamento oramai consolidato, reputa radicalmente nullo il patto commissorio anche nelle alienazioni fiduciarie in cui si conviene che il bene rimane definitivamente nella disponibilità del creditore a seguito di inadempimento della obbligazione garantita, in guisa da determinare un assetto di interessi attraverso il quale deve compiersi il trasferimento di un bene al creditore, che dia luogo non tanto ad una funzione di scambio quanto ad uno scopo di garanzia.
Ogniqualvolta un contratto di vendita con patto di riscatto o retrovendita abbia una causa di garanzia che attribuisca, con condizione risolutiva, la proprietà del bene all’acquirente solamente in caso di inadempimento del venditore, il contratto è affetto da nullità per violazione del divieto di cui all’art. 2744 c.c. per il tramite dell’art. 1344 c.c. (contratto in frode alla legge). In questi casi il trasferimento del denaro dal compratore al venditore configura l’erogazione di un mutuo ed il trasferimento del bene serve solo a costituire una garanzia capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno all’obbligo di restituire le somme ricevute.
avv. Marco Bruno Fornaciari