Cons. Stato, Sez. III, 18 luglio 2019, n. 5053
Con la sentenza di cui agli estremi dedotti in epigrafe, il Consiglio di Stato ha precisato in primo luogo come il ricorso proposto avverso l’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia autonoma di Trento non deve essere notificato anche alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol non rappresentando la stessa, con riferimento alle elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province autonome, ed insieme a queste ultime, un Ente “della cui elezione si tratta” ex art. 130, comma 3, lett. a) c.p.a., a mente del quale “il ricorso è notificato […] all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni”.
L’attuale assetto ordinamentale speciale della Regione Trentino-Alto-Adige configura infatti il procedimento elettorale come rivolto alla costituzione dei soli Consigli provinciali, laddove il concorso dei consiglieri provinciali eletti alla composizione del Consiglio regionale rappresenta l’effetto solo indiretto del procedimento elettorale, discendendo da una norma, quale l’art. 25, comma 1, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto-Adige, a mente del quale “il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano”, non intesa a disciplinare il procedimento elettorale ed i suoi effetti, ma a ricollegare al già conseguito munus di consigliere provinciale quello, ulteriore e distinto, di consigliere regionale.
La Sezione ha affermato, inoltre, il principio, ricavabile dagli indirizzi giurisprudenziali citati dalla sentenza impugnata, secondo cui l’indicazione della preferenza a favore di una persona il cui cognome corrisponda ad un candidato di lista diversa da quella votata, ma di cui sia errata l’indicazione del nome di battesimo, può trovare non implausibile spiegazione, alternativa a quella che riconduce la suddetta modalità compilativa ad una univoca volontà di riconoscimento, da un lato, nell’errore dell’elettore imperitus, ignaro cioè della norma che non consente di attribuire il voto di preferenza a favore di candidato non presente nella lista votata, dall’altro lato, nel ricordo fallace del nome di battesimo di quel medesimo candidato, sicchè non può trovare applicazione alla fattispecie de qua.
Deve attribuirsi una finalità riconoscitiva, infatti, ergo il pericolo di infrangimento del velo di anonimato che deve circondare l’espressione del voto ed il suo successivo “trattamento” nell’ambito del procedimento elettorale, a quelle forme o modalità di esternazione della volontà elettorale che non siano spiegabili con la mera scarsa dimestichezza dell’elettore, compresa la figura dell’elettore dotato di non particolare cultura e/o di età non giovanissima, con le norme elettorali ovvero che non costituiscano il frutto di una propria “personale”, quanto non del tutto inverosimile, interpretazione delle regole elettorali.
La norma che sanziona con la nullità il voto caratterizzato da segni di riconoscimento ha natura di norma di pericolo, essendo finalizzata a prevenire gli attentati alla libera manifestazione del voto: la sua applicazione, quindi, prescinde dalla riscontrabilità in concreto di una volontà di riconoscimento, peraltro di difficile accertamento, attesa l’inerenza alla valutazione di stati di carattere psicologico in capo, peraltro, ad un elettore ignoto, se non al soggetto cui quei “segni” di riconoscimento eventualmente si rivolgono, laddove sussistano seri e concreti elementi dimostrativi della direzione univoca delle peculiari modalità compilative della scheda verso una finalità identificativa.
avv. Marco Bruno Fornaciari