Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2019, n. 5645
L’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. 380 del 2001 è un procedimento che è attivato dall’amministrazione comunale su istanza di parte, il cui provvedimento finale può recare soltanto l’accoglimento o il diniego della relativa richiesta nella sua interezza, senza che all’amministrazione sia riconosciuto alcun potere di esprimersi, in difetto in eccesso, sulla domanda del privato: e ciò anche in analogia con le discipline speciali intervenute in materia di condono edilizio, che escludono la possibilità di una sanatoria parcellizzata nello spazio e nel tempo, e nel presupposto che il concetto di “costruzione” non può che essere inteso in senso essenzialmente unitario e non già in relazione a singole parti, autonomamente considerate.
Avv. Marco Bruno Fornaciari