T. A. R. Lazio, Roma, Sez. II, 26 agosto 2019, n. 10584
In una procedura di gara telematica per l’affidamento di una concessione di servizi, la previsione del deposito di un PEF anche in formato .xls, lungi dal costituire una previsione ultronea e irragionevole, ha un’essenziale finalità, giacché serve a rendere esplicita l’offerta stessa attraverso il combinato funzionamento del formato.xls (formato dalle caratteristiche “celle”), assieme alle formule matematiche utilizzate per determinare le varie voci che compongono il piano nonché ai razionali di calcolo sottesi ai vari importi.
Il PEF in solo formato .pdf non consente, di per sé solo, alcuna verifica effettiva della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria del progetto alla base della concessione. Tale verifica, nella fattispecie in oggetto, risulta ancor più decisiva, posto che risulta essenziale individuare e saggiare l’effettivo rischio operativo che il concessionario si assume (e che costituisce come è noto il proprium della concessione rispetto all’istituto dell’appalto).
Le stesse linee guida ANAC n. 9/2018, opportunamente citate dalla difesa dell’amministrazione, confermano l’essenzialità di tale contenuto minimo dell’offerta, con la conseguenza che le amministrazioni ben possono esigere un PEF redatto in formato elettronico con indicazione delle formule di calcolo e degli elaborati previsti nel bando.
In difetto di tale indispensabile supporto esplicativo al PEF, sarebbe peraltro agevole per i concorrenti “aggiustare” gli importi semplicemente indicati nel PEF redatto in .pdf, mediante un intervento successivo ed integrativo, il quale, a richiesta eventuale dell’amministrazione, giustifichi ex post le varie voci, con conseguente lesione della par condicio nonché con riveniente vulnus alla funzionalità e snellezza della procedura.
Si aggiunga che la presentazione del solo PEF in .pdf aggraverebbe in modo inammissibile il compito della commissione di gara, la quale sarebbe chiamata necessariamente essa a ricostruire, autonomamente, l’iter logico matematico percorso dal concorrente nell’elaborazione del piano e nell’individuazione dei valori finali. Tale evenienza non può ammettersi, pena tra l’altro una non consentita sostituzione del giudizio dell’amministrazione alla valutazione tecnica rimessa esclusivamente in capo all’offerente.
Avv. Marco Bruno Fornaciari