E’ legittimo il metodo-off-on per la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sebbene non tutte le voci rientranti nell’offerta tecnica si prestano, in generale, ad essere vagliate con tale metodo (che, nello specifico, ha comportato l’appiattimento della valutazione sul solo aspetto economico, trasformando la gara nella scelta del prezzo più basso) (Trga Trento, 29 ottobre 2019, n. 140).
Il Giudice amministrativo chiarisce come nel caso in esame non è in discussione la possibilità di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante il ricorso a criteri di valutazione incentrati sul metodo-off-on, ossia del metodo in forza del quale, in presenza di un determinato elemento, è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, mentre in assenza dell’elemento è attribuito un punteggio pari a zero.
L’ammissibilità del ricorso al metodo-off–on trova conferma, del resto, nelle Linee Guida ANAC n. 2, in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa” (approvate con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018), con le quali l’Autorità amministrativa indipendente ha chiarito che «Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presenta il requisito richiesto con intensità maggiore».
Nelle predette linee guida, tuttavia, è stato specificato altresì che i criteri di valutazione devono «consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo». E’ quanto accaduto nel caso in esame in ragione della combinazione del previsto metodo-off-on per l’attribuzione dei punteggi con la mancata previsione dell’obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta e con la mancata nomina di una commissione incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti.
L’impostazione della lex specialis, pertanto, ha vanificato, di fatto, la valutazione dell’elemento qualitativo, atteso che tutti i concorrenti hanno dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi offerti in gara, così ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto (70 punti), con l’effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione prescelto dalla lex specialis in quello del prezzo più basso (perché l’unico elemento determinante per l’aggiudicazione dell’appalto in contestazione è risultato il prezzo offerto da ciascun concorrente); e di rinviare alla fase della stipula e/o dell’esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente aggiudicatario in merito alle caratteristiche del dispositivo offerto in gara.
In tal guisa, ne sono risultati unificati due momenti, ovvero quello relativo alla gara vera e propria e quello del controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario, che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti.
Avv. Marco Bruno Fornaciari