T. r. g. a., 1 ottobre 2019, n. 121
Anche nel caso di avvalimento concernente la certificazione S. O. A. è necessaria la specifica indicazione dei mezzi, compresi tra quelli che hanno consentito all’ausiliaria di ottenere la certificazione, messi a disposizione dell’impresa ausiliata.
Il Collegio precisa infatti come l’attestazione S. O. A., il cui possesso è ammesso possa anche integrarsi per relationem mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento, non si connota (solo) quale requisito di ordine economico-finanziario, giusta l’art. 84, comma 4 del d. lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale le attestazioni rilasciate dagli appositi organismi autorizzati dall’ANAC non provano unicamente il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al comma 1, lettera b), dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, ovvero la capacità economica e finanziaria, ma si riferiscono anche alle capacità tecniche e professionali di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo.
Se da un lato la qualificazione dell’avvalimento in questione come di mera garanzia, quindi non comportante l’obbligo di specificazione nel relativo contratto delle risorse messe a disposizione, deve essere esclusa, dall’altro va in ogni caso rilevato che l’indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto è necessaria a pena di esclusione anche se l’avvalimento riguarda l’attestazione S. O. A., che pure viene rilasciata previa verifica della complessiva capacità tecnico – organizzativa ed economico – finanziaria dell’impresa, in guisa che la stazione appaltante possa confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona esecuzione del servizio; e senza che l’avvalimento di attestazione in questione possa risolversi in un prestito meramente cartolare ed astratto del requisito di partecipazione.
Tale conclusione si pone in coerente continuità con il criterio direttivo che ha ispirato la previsione dell’ultimo periodo dell’art. 89, comma 1 del d. lgs. n. 50 del 2016, enunciato quanto all’istituto dell’avvalimento dalla direttiva europea n. 2014/24/UE sulle procedure di affidamento degli appalti nei settori ordinari (art. 1, comma 1, lett. zz), in forza del quale l’istituto de quo deve essere disciplinato “nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria nonché circa l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto (…)”.
Avv. Marco Bruno Fornaciari