Cons. Stato, Sez. III, 27 giugno 2019, n. 4418
Con la pronuncia dedotta in rassegna, il Consiglio di Stato conferma la propria precedente giurisprudenza, per la quale, nel caso di avvalimento infragruppo, l’onere probatorio e documentale risulta semplificato, non sussistendo neppure l’obbligo di stipulare con l’impresa appartenente allo stesso gruppo un contratto di avvalimento, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, essendo sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
avv. Marco Bruno Fornaciari