Per opere-aggiuntive si devono intendere interventi che modifichino in senso quantitativo e/o qualitativo l’identità strutturale e/o funzionale dell’opera oggetto dell’appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale, laddove, invece, gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell’opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere ascritti al genus delle migliorie e/o delle varianti e, come tali, sono compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016, purché contenuti nei limiti stabiliti dalla lex specialis (T. A. R. Molise, Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 340).
Il Collegio osserva in primo luogo come l’art. 95, comma 14 bis, del d.lgs. 50/2016 non sanziona con l’esclusione dalla gara la ditta che abbia proposto opere-aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma si rivolge alla stazione appaltante, in guisa da precludere l’attribuzione di un apposito punteggio.
Pertanto, la censura con cui la ricorrente pretendeva di correlare la sanzione escludente alla offerta di presumibili opere-aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara viene ritenuta manifestamente infondata, attesa la qualificazione di tale soluzione progettuale alla stregua di migliorie coerenti con gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale, che risponde in senso puntuale al criterio in questione, e giammai quale opere-aggiuntive rispetto a quella descritta dal progetto esecutivo.
Il Collegio, sulla scorta del richiamo della recente giurisprudenza amministrativa, chiarisce infatti come “la ratio di fondo che ha ispirato la novella legislativa è piuttosto evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell’art. 59 del ‘Codice’), l’aggiudicazione possa essere disposta – come per il passato è spesso avvenuto – premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura. Pertanto, le uniche opere-aggiuntive non valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio sono quelle che rappresentano un elemento estraneo all’ordinario sviluppo dell’opera per come essa è definita dall’Amministrazione nella lex specialis di gara” (T.A.R. Venezia, Sez. I, 26/08/2019 n. 938).
Avv. Marco Bruno Fornaciari