La mancata indicazione degli estremi catastali dell’immobile nell’ordinanza-di-demolizione non costituisce vizio di legittimità in quanto è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, atteso che ogni altra indicazione esula dal contenuto tipico del provvedimento, mentre è l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire che necessita di individuare specificatamente la costruzione abusiva con l’indicazione dei dati catastali e di quelli presenti nella conservatoria dei registri immobiliari, anche con riferimento agli effetti sull’acquisizione delle aree (Cons. Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7103).
Non può, pertanto, essere rilasciata una concessione edilizia in sanatoria ex art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003, per gli immobili realizzati dopo l’imposizione del vincolo ex l. n. 1497 del 1939 ed in contrasto con lo strumento urbanistico.
Per il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, nell’ordinanza-di-demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, posto che ogni altra indicazione esula dal contenuto tipico del provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5124; id., 11 dicembre 2017, n. 5788).
Diversamente, è l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza-di-demolizione che necessita di individuare specificatamente la costruzione abusiva con l’indicazione dei dati catastali e di quelli presenti nella conservatoria dei registri immobiliari, anche con riferimento agli effetti sull’acquisizione delle aree (Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4837), atteso l’avvio, nell’ambito del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 31, T.U. n. 380 del 2001, di un sub-procedimento finalizzato alla precisa individuazione delle aree da acquisirsi gratuitamente ai sensi del comma 3.
La omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico in caso di inosservanza dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, dunque, non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza-di-demolizione (Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 13; Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5593).
Avv. Marco Bruno Fornaciari