TAR Puglia – Bari – Sez. III – sentenza n. 311 del 15 febbraio 2023
Si segnala la sentenza in oggetto, con cui il TAR Puglia – Bari, in accoglimento del ricorso proposto dagli Avv.ti Prof. Aldo Loiodice e Michelangelo Pinto, ha annullato un’ordinanza di revoca di permesso di costruire in sanatoria e ordinato la demolizione di opere abusivamente eseguite con ripristino dello stato dei luoghi, sancendo la necessità di un’istruttoria rafforzata in caso di esercizio di poteri di autotutela che incidono sulla proprietà privata a seguito di un considerevole lasso di tempo dalla realizzazione dell’intervento.
Afferma il TAR che “non può dunque dubitarsi per un verso dell’erroneità di una parte della motivazione su cui si fonda il provvedimento gravato; per altro verso, della persistente nebulosità del quadro fattuale di riferimento anche a valle dell’istruttoria, soprattutto in merito alla datazione della costruzione successivamente sanata. Ciò stante, devono essere accolte le censure di difetto di motivazione e carente istruttoria articolate nel secondo motivo di ricorso nonché le censure –rafforzative dei rilievi contenuti nel ricorso introduttivo- articolate sub 1 del secondo atto di motivi aggiunti e nel secondo atto di motivi aggiunti, fondandosi –per tutto quanto detto- le determinazioni di ritirare in autotutela il permesso di costruire, precedentemente rilasciato in sanatoria, su presupposti di fatto in parte erronei e in parte tutt’altro che dimostrati, così determinando una ingiustificata –o non adeguatamente giustificata- compressione di un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di proprietà.
La tutela costituzionale della proprietà privata unitamente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione e alla garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale devono, quindi, far concludere per la fondatezza –nella fattispecie- della pretesa azionata in giudizio (anche tenuto conto delle modestissime dimensioni del manufatto); l’esercizio dei poteri di autotutela, andando ad incidere su posizioni soggettive rispetto alle quali si è creato un certo affidamento, deve –più dell’ordinaria azione della pubblica Amministrazione- essere sostenuto dalla certezza dei relativi presupposti”.
Di seguito l’allegato alla sentenza –
TAR Puglia Bari – sentenza n. 311-2023