Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2019, n. 6148
Il Collegio richiama la più recente giurisprudenza amministrativa, per la quale, in caso di clausola sociale contenuta nel disciplinare di gara, l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto deve essere contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto.
L’ art. 30, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nell’imporre l’applicazione al personale impiegato nel servizio di un contratto collettivo (in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché) “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”, intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio, e non a quello imposto dai vincoli ed alle clausole sociali inserite negli atti di gara.
La giurisprudenza amministrativa ha chiaramente affermato che la clausola non comporta alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l’imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo.
La cognizione del giudice amministrativo, infatti, in quanto avente ad oggetto esclusivamente la fase di scelta del contraente, si arresta necessariamente all’accertamento precedentemente compiuto sulla legittimità della clausola sociale inserita nel bando di gara; in che modo l’imprenditore subentrante dia seguito all’impegno assunto con la stazione appaltante di riassorbire i lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario (id est. come abbia rispettato la clausola sociale) attiene, infatti, alla fase di esecuzione del contratto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
È certo, peraltro, che, al subentro nel contratto di appalto, si possono verificare due situazioni anche se l’aggiudicatario si sia impegnato al rispetto della clausola sociale e proprio in ragione del tenore necessariamente elastico con cui la clausola deve essere formulata per garantire la libertà di organizzazione dell’impresa, vale a dire che l’impresa subentrante si impegni a garantire ai lavoratoti assorbiti parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, ovvero che, per le mutate esigenze tecnico – organizzative, prospetti un mutamento anche delle condizioni economiche e contrattuali praticate ai lavoratori impiegati.
Avv. Marco Bruno Fornaciari