La gara sulla base del criterio del minor prezzo tra due vaccini aventi differente copertura è legittima traguardata nell’ottica del principio-di-precauzione nel caso in cui la condizione epidemiologica locale evidenzi una sostanziale assenza e/o ridotta circolazione dei sierotipi presenti nell’uno e non nell’altro vaccino, ovvero nell’ipotesi in cui, per effetto di tale scelta, si determini un rilevante risparmio di risorse da investire in altri interventi di sanità pubblica (Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655).
Il Collegio osserva come la possibilità che le strategie vaccinali subiscano modifiche nel corso del tempo, adattandosi all’evoluzione dei contesti epidemiologici e della ricerca medica, costituisca prospettiva del tutto coerente con l’opzione di una azione amministrativa “prudenziale” ed informata al principio di precauzione, la quale ammette una variegata gamma di modalità esplicative, ivi incluse quelle attuate attraverso interventi progressivi ed incrementali conseguenti alla evoluzione peggiorativa del quadro di osservazione.
Tracciato il discrimen tra il principio-di-precauzione – contemplato nell’art. 191 TFUE ed in ulteriori fonti comunitarie ed ordinamenti nazionali – e quello di prevenzione, la Sezione rammenta come l’attuazione del principio-di-precauzione comporti che l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, quante volte non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa.
Richiamate le indicazioni di indirizzo in merito alle condizioni di applicazione del principio-di-precauzione fornite nella Comunicazione del 2 febbraio 2000, il Collegio rileva come nella prospettiva della Commissione europea l’azione precauzionale è pertanto giustificata soltanto quando vi sia stata l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi (rischio) sulla base di dati scientifici, seri, oggettivi e disponibili, nonché di un “ragionamento rigorosamente logico” e, tuttavia, permanga un’ampia incertezza scientifica sulla “portata” del suddetto rischio.
Nel conseguente bilanciamento delle più opportune iniziative di contenimento del rischio, la scelta del c.d. “rischio zero” entra in potenziale tensione con il principio di proporzionalità, il quale impone misure “congrue rispetto al livello prescelto di protezione” ed una conseguente analisi dei vantaggi e degli oneri dalle stesse derivanti. In siffatte ipotesi, per coniugare in modo bilanciato le esigenze sottese al principio-di-precauzione ed al principio di proporzionalità, la Commissione, secondo una linea di pensiero condivisa dalla costante giurisprudenza amministrativa, suggerisce di modulare l’azione cautelativa in relazione alla evoluzione dei suoi risultati, sottoponendo le misure adottate ad un’opera di controllo e di “revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici“.
Avv. Marco Bruno Fornaciari