Illegittime le disposizioni della Provincia autonoma di Bolzano sulle indennità di direzione e coordinamento conservate dai dirigenti dopo la cessazione dei relativi incarichi
Corte cost., 6 giugno 2019, n. 138
La Corte costituzionale, in sede di riunione dei giudizi ad quem, dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9, dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 e dell’art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11, oggetto di q.l.c. deferite dalla Corte dei conti nel corso di due giudizi di parificazione per l’esercizio finanziario 2017 dei rendiconti generali di detti enti territoriali, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 103, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione.
Le disposizioni censurate, che consentivano ai dirigenti dei predetti enti territoriali di conservare, come assegno personale, indennità di direzione e coordinamento a vario titolo percepite dopo la cessazione dei relativi incarichi, incidevano in materie di competenza esclusiva statale, quali l’ordinamento civile e la previdenza sociale; e recavano una lesione diretta ai princìpi posti a tutela dell’equilibrio del bilancio e della copertura della spesa, presidiati dall’art. 81 Cost..
avv. Marco Bruno Fornaciari