Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2019, n. 6156
L’art. 14 del codice della strada non esclude tout court l’applicazione dell’art. 192 d. lgs. n. 152 del 2006 in ordine alle responsabilità ed agli obblighi in relazione ad ipotesi di abbandono di rifiuti, ma vale ad individuare alcuni specifici compiti (e correlati obblighi) dell’Anas in funzione della sicurezza delle strade. Rispetto a ciò la norma può ritenersi dunque speciale e trovare diretta applicazione nei confronti dell’Anas, purché l’abbandono dei rifiuti sia avvenuto su strade o loro pertinenze.
L’art. 14 del codice della strada, volto a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, infatti, riconduce ai compiti di pulizia e manutenzione del gestore anche le aree di immediata pertinenza alla sede stradale, come nel caso in esame, a prescindere dal fatto che esse siano direttamente interessate dal transito veicolare.
In senso contrario all’applicazione alla fattispecie del detto art. 14 neppure può rilevare il profilo temporale della posteriorità della fonte, atteso che ciò rileva rispetto al distinto criterio cronologico – incentrato essenzialmente sull’istituto dell’abrogazione – per la soluzione delle antinomie fra le fonti.
Al contrario, l’ordine volto alla bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti non può in alcun modo essere direttamente (melius, in modo automatico, secondo il parametro della responsabilità oggettiva) rivolto all’Anas senza un previo accertamento ed una coerente affermazione del titolo di responsabilità, né tanto meno esso risulta di competenza comunale in relazione ai profili di vera e propria “bonifica di sito contaminato”.
I detti adempimenti, infatti, vanno oltre la gestione e la pulizia delle strade e sono strettamente espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti, rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 192 d. lgs. n. 152 del 2006, oltreché della disciplina speciale per la bonifica dei siti contaminati, di competenza della Provincia, applicabile a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, una volta accertato il superamento dei valori di attenzione (cfr. art. 239 e 244 d. lgs. n. 152 del 2006).
È pur vero, in tale contesto, che la previsione dell’art. 14 del codice della strada incentra nel gestore del servizio stradale tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale, con le annesse pertinenze, e potrebbe costituire, pertanto, il parametro normativo per l’individuazione del profilo della colpa ai sensi dell’art. 192 d. lgs. n. 152 del 2006; ma ciò non può avvenire al di fuori di un accertamento in contraddittorio, non essendo ravvisabile una responsabilità da posizione del proprietario, ovvero, nella specie, del concessionario (Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2019, n. 1684; Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3430); a ciò si aggiunga che l’ordine può essere adottato dal Comune per le sole attività di avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché di «ripristino dello stato dei luoghi» ex art. 192, comma 3, d. lgs. n. 152 del 2006, non anche in relazione a profili di vera e propria “bonifica di sito contaminato” (artt. 239 e 244 d. lgs. n. 152 del 2006).
Avv. Marco Bruno Fornaciari