Cons. Stato, Sez. V, 18 settembre 2019, n. 6236
La struttura istituzionale della Città metropolitana non è motivo di incompatibilità con la scindibilità territoriale del capoluogo. E la procedura della legge n. 56 del 2014 non interferisce con quella della legge della Regione Veneto n. 25 del 1992, atteso che lascia integre le prerogative del legislatore regionale ribadite anche dall’art. 15 (Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni), d. lgs. n. 267 del 2000; e concerne una fattispecie diversa, cioè il sistema elettorale o, meglio, le modalità mediante le quali lo statuto della Città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano.
Peraltro, il mutamento del capoluogo della città metropolitana resterebbe comunque da definire autonomamente ed in sede propria.
Si osserva, in questo senso, che la legge n. 56 del 2014 nulla prevede circa la coincidenza tra il comune capoluogo e quello con la maggiore popolazione; e che, anzi, l’art. 1, comma 5, nomina «Venezia» la città metropolitana, così intendendo quale sia il conseguente comune capoluogo, e che tale resterebbe – per Venezia come per ogni altra nominata città metropolitana – anche nell’ipotesi del superamento in popolazione da parte di altro comune, per andamento demografico spontaneo o nel caso della prospettata scissione: e fintanto che questa norma primaria non venisse abrogata.
Avv. Marco Bruno Fornaciari