In assenza di atto di recepimento comunale, non è possibile selezionare arbitrariamente alcune definizioni uniformi recate dal Regolamento-edilizio-tipo (R. e. t.) di cui all’art. 4, comma 1-sexies del d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380 (T. U. Ed.) e differirne l’entrata in vigore rispetto ad altre, poiché le definizioni uniformi sono tra loro collegate e si richiamano reciprocamente.
Anche alla SCIA sostitutiva del permesso di costruire è applicabile la disciplina generale dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990, di guisa che il Comune, se intende far venir meno l’efficacia della SCIA, deve procedere all’esercizio di un potere di autotutela, con riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste.
La P.A., anche dopo il decorso dei trenta giorni dalla presentazione della SCIA, dispone, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 legge n. 241/1990, degli stessi poteri, di tipo inibitorio, repressivo o conformativo, previsti dal comma 3 dello stesso art. 19, sebbene temperati dalla necessaria sussistenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies (T. A. R. Puglia – Bari, Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 58)
Nella fattispecie oggetto del giudizio definito con la pronuncia dedotta in rassegna, la società ricorrente trasmetteva al SUED del Comune soccombente una SCIA alternativa a permesso di costruire, relativa ad un progetto edilizio per l’intervento straordinario di demolizione e ricostruzione del fabbricato residenziale di sua proprietà, nella misura della volumetria complessiva e con il bonus volumetrico contemplati dall’art. 4, comma 1 della L. R. Puglia n. 14 del 2009.
Successivamente, decorso il termine di trenta giorni senza che l’Amministrazione adottasse alcuno dei provvedimenti di cui all’art. 19, comma 3 della l. n. 241 del 1990, il Settore Urbanistica del Comune soccombente avviava procedimento amministrativo finalizzato all’autotutela amministrativa con riferimento alla SCIA consolidatasi.
Il Comune, infatti, asseriva che il computo della volumetria dell’edificio oggetto del progetto edilizio sarebbe stato effettuato erroneamente sulla scorta della definizione del Regolamento-edilizio-tipo regionale, senza considerare la necessaria e preventiva esplicitazione con atto deliberativo del Comune delle superfici che non concorrono a determinare volumetria.
L’Amministrazione, pertanto, disponeva l’annullamento della SCIA e l’immediata sospensione dei lavori, con riserva di emettere i provvedimenti definitivi di cui all’art. 27 del d. P. R. n. 380 del 2001, sebbene la società ricorrente avesse controdedotto la necessità riconoscere ed attestare la conformità della SCIA alla disciplina urbanistica vigente ratione temporis.
La società ricorrente, quindi, insorgeva in sede giurisdizionale per l’impugnazione dei provvedimenti richiamati e presupposti, senza attendere l’esito dell’istruttoria avviata dall’Amministrazione in ragione degli elementi inediti – tra i quali un apposito parere della Regione Puglia – trasmessi in controdeduzione dal privato mediante istanza di riesame in autotutela dell’ordinanza dirigenziale di annullamento della SCIA.
Il Collegio precisa in primo luogo come il Comune, attraverso l’approvazione del Regolamento-edilizio-tipo di cui alla L. R. Puglia del 18 maggio 2017, n. 11, avrebbe dovuto individuare le superfici accessorie che non concorrono a determinare volumetria.
La mancata attuazione della specificazione applicativa della relativa definizione (n. 46 “Volume edificabile (ve)”) del Regolamento-edilizio-tipo regionale non esclude che dal computo della volumetria complessiva del fabbricato di progetto dovrebbero essere detratte le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie, come enumerate dalla relativa definizione del Regolamento-edilizio-tipo (n. 15 “Superfici accessorie (SA)”.
La Sezione, infatti, ritiene che il quadro ermeneutico esposto dalla società ricorrente confermi la necessità che l’intervento straordinario di demolizione e ricostruzione proposto con SCIA successiva al decorso del termine prescritto agli enti locali per l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al Regolamento-edilizio-tipo (31 dicembre 2017) confermi la necessità di una valutazione dell’atto sostitutivo del privato ratione temporis, piuttosto che in ragione dell’inerzia dell’Amministrazione nel recepimento del Regolamento-edilizio-tipo.
Il Giudice amministrativo, inoltre, rileva come il Regolamento-edilizio-tipo regionale preveda in capo ai Comuni il potere di individuare, in sede di adeguamento dei regolamenti edilizi, le superfici suscettibili di esclusione o meno dal computo della volumetria a fini edificabili, senza che questo importi un differimento all’atto di recepimento comunale del dies a quo per l’entrata in vigore negli Enti locali del Regolamento-edilizio-tipo regionale.
Il Collegio, pertanto, osserva come il primo dei principi di diritto richiamati in epigrafe rinvenga conferma nell’Intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni – con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento-edilizio-tipo e gli allegati con le definizioni standard in edilizia di cui all’art. 4, comma 1-sexies del d. P. R. n. 380 del 2001, giusta l’art. 8, comma 6 della l. n. 131 del 2003 – che non reca distinzioni tra le varie definizioni uniformi del Regolamento-edilizio-tipo.
Ad avviso della Sezione, infatti, una ricostruzione difforme importerebbe la legittimazione di un potere sine die in capo all’Amministrazione, alla quale risulterebbe rimessa la decisione inerente all’entrata in vigore del Regolamento-edilizio-tipo, in modo da collidere con la ratio legis sottesa al disposto dell’art. 4, comma 1-sexies del d. P. R. n. 380 del 2001, ovvero l’uniformazione a livello nazionale delle discipline locali edilizie.
Il Tar, infine, osserva come l’esercizio del potere conformativo di cui all’art. 19, comma 3 della l. n. 241 del 1990 nella fattispecie non soltanto fosse possibile, ma avrebbe anche consentito l’equo contemperamento tra l’interesse del privato alla conservazione del manufatto edilizio già realizzato – previa modifica del programma di edificazione da eseguirsi – e l’interesse dell’Amministrazione soccombente all’osservanza delle norme urbanistiche.
Avv. Marco Bruno Fornaciari