TAR Puglia – Bari – Sez. III – sentenza n. 38 del 9 gennaio 2023
Si segnala la sentenza in oggetto, con cui il TAR Puglia – Bari, in accoglimento del ricorso proposto dagli Avv.ti Prof. Aldo Loiodice, Pasquale Procacci e Michelangelo Pinto, ha annullato il rigetto della domanda di Assegnazione in Sanatoria dell’alloggio di E R P fondato, tra l’altro, sull’asserita assenza del requisito dell’impegno al pagamento dei canoni pregressi.
Afferma il TAR che “Non può dirsi insussistente poi il requisito dell’impegno, del richiedente l’assegnazione in sanatoria, a pagare all’ente gestore i canoni e i servi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale. Il requisito presuppone, invero, una chiara interlocuzione tra l’occupante dell’alloggio e l’ente gestore, atteso che l’impegno a sanare eventuali morosità non può che essere assunto previa convocazione e instaurazione di un contraddittorio tra le parti, che non risulta sia stato avviato; in ogni caso, va evidenziato il pagamento pregresso delle quote condominiali da parte del ricorrente, come emerge dalla dichiarazione dell’amministratore del condominio. Ha dunque errato il Comune nel considerare mancante il requisito previsto dalla lettera c) dell’art. 20 della legge regione Puglia 10 del 2014.
La Sezione ha, peraltro, già stabilito che “il diniego di assegnazione in sanatoria dell’alloggio popolare è altresì illegittimo avuto riguardo alla mancata regolarizzazione della posizione contabile del ricorrente. Sotto tale profilo, il Collegio non può che mettere in luce il fatto che l’art. 20 della legge reg. 10 del 2014, disposizione che disciplina i requisiti per poter beneficiare di una assegnazione in sanatoria di alloggio di erp, non richiede la regolarizzazione istantanea delle pregresse situazioni di debito ma si limita ad esigere il formale impegno al pagamento all’ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione anche in forma rateale” (TAR Puglia Bari, Sez. III, n. 577 del 28 aprile 2022)”.
Di seguito l’allegato alla sentenza –
TAR Puglia Bari – sentenza n. 38-2023