Cons. Stato, Sez. IV, ord. 30 agosto 2019, n. 4274
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto l’appello proposto dalla Regione Puglia per la riforma della ordinanza cautelare, la cui esecutività era stata già sospsesa dalla Sezione in sede di concessione di misure cautelari provvisorie, con la quale il Tar Puglia, Bari, aveva accordato la tutela cautelare avverso il provvedimento regionale (Ordinanza Balneare 2019) che vieta l’impiego «sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l’ambiente marino […] di contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande non realizzati in materiale compostabile, se monouso», da parte dei gestori degli stabilimenti balneari e degli utenti.
Il Tar aveva accolto l’istanza cautelare in ragione della indubbia competenza regionale a regolamentare l’uso “delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative, mediante ordinanze amministrative” (art. 6, comma 1, lett. b), della legge regionale 10 aprile 2017, n. 15) e della necessità di adottare misure di recepimento spettanti allo Stato (ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost.), anche perché incidente sulla “tutela della concorrenza” (di cui alla lettera e) della norma costituzionale), della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, non self-executing ed il cui termine di recepimento è fissato al 3 luglio 2021.
Si era ritenuto, dunque, che, rebus sic stantibus, non vi fosse spazio perché la Regione (a livello legislativo piuttosto che direttamente nell’esercizio delle funzioni amministrative) sfruttasse “la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003)” (sentenza n. 307 del 2003), nell’ambito di una materia qualificata, con il conforto della più recente giurisprudenza costituzionale, come “trasversale” (Corte cost., n. 77 del 2017, n. 83 del 2016, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010, n. 232 del 2009 e n. 407 del 2002); ciò principalmente perché l’intervento regionale non può “compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato” (sentenza n. 300 del 2013), tanto meno in uno stadio in cui tale punto di equilibrio non è stato ancora trovato, in ragione della attesa serie complessa di scelte di politica ambientale e di carattere tecnico.
La IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto, invece, l’appello della Regione Puglia e ha ripristinato il divieto di utilizzo della plastica lungo il litorale, atteso che “la complessità della controversia e il carattere anche di principio che riveste ne richiedono l’esame con la cognizione completa propria della fase del merito” nella udienza pubblica di discussione fissata al 19 febbraio 2020; e che “l’imminente conclusione della stagione balneare rende evanescente il pericolo di un ulteriore danno grave e irreparabile, che avrebbe comunque carattere solo patrimoniale e per il quale, se del caso, possono soccorrere le ordinarie azioni risarcitorie”.
Avv. Marco Bruno Fornaciari