In materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), qualora la legislazione regionale consenta di subordinare l’esclusione di un progetto dalla relativa procedura a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente, prevedendo la possibilità di provvedimenti sanzionatori e ripristinatori dell’amministrazione in caso di inosservanza delle prescrizioni stesse, l’adozione di questi ultimi non può prescindere dall’accertamento di un profilo di c. d. responsabilità-ambientale del destinatario, quanto meno con riguardo alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta da questi tenuta e il pregiudizio ambientale (Cons. Stato, Sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7033).
Sotto tale aspetto, la normativa interna deve essere comunque interpretata in conformità agli orientamenti consolidati della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria relative alla c. d. responsabilità-ambientale, per cui in materia di misure di riparazione ambientale è necessario almeno l’accertamento, anche per presunzioni, della esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi (CGUE, 9 marzo 2010, n. 378/08; sull’accertamento del nesso causale cfr. altresì, CGUE, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 534/13).
Come già statuito dal Collegio con riferimento alla c. d. responsabilità-ambientale del proprietario dell’area estraneo all’inquinamento, infatti, “al di là dell’evoluzione subita dal sistema di responsabilità civile in direzione del progressivo abbandono dei criteri di imputazione fondati sulla sola colpa, […] nel sistema di responsabilità civile rimane centrale, pure nei casi che prescindono dall’elemento soggettivo, la necessità di accertare comunque il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, non potendo rispondere a titolo di illecito civile colui al quale non sia imputabile l’evento lesivo neppure sotto il profilo oggettivo” (Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 1261; n. 1260).
Di conseguenza, l’amministrazione non può emettere i provvedimenti in questione nei confronti di un soggetto al quale non sia ascrivibile una c. d. responsabilità-ambientale, in quanto subentrato nell’esercizio dell’impianto in un momento successivo a quello in cui le prescrizioni ambientali avrebbero dovuto essere adempiute e che non abbia concorso nella loro inosservanza né abbia avuto in concreto la possibilità di avvedersene e porvi rimedio.
Avv. Marco Bruno Fornaciari