Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2019, n. 4816
Con la pronuncia di cui agli estremi dedotti in epigrafe, il Consiglio di Stato, in sede di gravame proposto avverso la sentenza del giudice di prime cure che, ritenuta la carenza di istruttoria, aveva accolto l’azione di impugnativa dell’atto di accertamento di conformità per lavori eseguiti in un condominio e costituiti dalla installazione di una canna fumaria presso l’immobile, ha precisato come l’autorità comunale, ai fini della decisione sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria (avviato mediante SCIA), non può certamente appiattirsi sulla relazione del tecnico di parte del costruttore abusivo, ma è tenuta a procedere ad un’autonoma verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni tutte richieste dalla disciplina normativa. L’accertamento inerisce, in particolare, ai presupposti per l’applicabilità della fattispecie derogatoria delineata dall’art. 5, comma 9-bis, d.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii., ed alla nocività, o meno, rispettivamente al grado di nocività e/o di disturbo/molestia, di eventuali immissioni negli appartamenti sovrastanti siti nell’edificio in questione (tra cui le abitazioni degli originari ricorrenti), nonché ad escludere la possibilità di eventuali soluzioni tecniche alternative.
avv. Marco Bruno Fornaciari