Cons. Stato, Sez. IV, ord. 30 luglio 2019, n. 5400
Vanno deferite all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, le seguenti questioni: a) se per le fattispecie sottoposte all’esame del giudice amministrativo e disciplinate dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri, l’illecito permanente dell’Autorità viene meno solo nei casi da esso previsti (l’acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva; b) se, pertanto, la ‘rinuncia abdicativa’, salve le questioni concernenti le controversie all’esame del giudice civile, non può essere ravvisata quando sia applicabile l’art. 42 bis; c) se, ove sia invocata la sola tutela restitutoria e/o risarcitoria prevista dal codice civile e non sia richiamato l’art. 42 bis, il giudice amministrativo può qualificare l’azione come proposta avverso il silenzio dell’Autorità inerte in relazione all’esercizio dei poteri ex art. 42 bis; d) se, in tale ipotesi, il giudice amministrativo può conseguentemente fornire tutela all’interesse legittimo del ricorrente applicando la disciplina di cui all’art. 42 bis e, eventualmente, nominando un Commissario ad acta già in sede di cognizione; e) se, nella specie, l’atto di acquisizione emesso da Roma Capitale in data 23 novembre 2018 vada considerato giuridicamente rilevante (ciò che dovrebbe ammettersi, qualora si dovesse ritenere che l’Amministrazione solo con l’emanazione dell’atto di data 23 novembre 2018 ha fatto venire meno l’illecito permanente conseguente alla occupazione sine titulo).
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 19 gennaio 2015, n. 735, richiamata dalla sentenza n. 2 del 2016 dell’Adunanza Plenaria, infatti, aveva ammesso la configurabilità della c. d. rinuncia abdicativa per i casi devoluti alla giurisdizione del giudice civile, nei giudizi instaurati prima della entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, che ha previsto la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia espropriativa.
Come dato atto dalla stessa sentenza n. 735 del 2015, tuttavia, risulta dubbia la applicabilità dapprima dell’art. 43 e poi dell’art. 42 bis per le occupazioni senza titolo poste in essere prima della loro entrata in vigore, poste all’esame del giudice civile.
La sentenza n. 735 del 2015 non si è occupata, quindi, dei casi in cui sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva, né delle implicazioni sistematiche che discendono dalla applicazione dell’art. 42 bis T. U. Espr., ritenuto non applicabile al caso al suo esame.
Avv. Marco Bruno Fornaciari