Qualora, successivamente al rinvio-pregiudiziale di interpretazione da parte del giudice amministrativo, sopraggiunga una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea che si pronunci sulla medesima questione, assodato il venir meno dell’interesse e dunque la sopravvenuta irrilevanza della causa pregiudiziale, il giudice ritira la relativa domanda dandone comunicazione alla Corte di Giustizia (Cons. Stato, A. P., 28 ottobre 2019, n. 13).
Il quesito interpretativo oggetto del rinvio-pregiudiziale alla CGUE operato dall’Adunanza Plenaria era teso a chiarire “se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, laddove la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione” (Cons. Stato, A. P., ord. 24 gennaio 2019 n. 2).
Con l’ordinanza di cui agli estremi dedotti in epigrafe, il Collegio, nella sua composizione nomofilattica, ha ritirato il rinvio-pregiudiziale già operato, giusta l’art. 100, comma 1, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia (Reg. int. 25 settembre 2012), atteso il compiuto accertamento del venir meno dell’interesse alla sua decisione e, quindi, della sopravvenuta irrilevanza della causa pregiudiziale, in ragione del ritenuto carattere satisfattivo per il quesito proposto del principio di diritto enunciato nelle more dalla Corte di Giustizia UE su analoga questione interpretativa sollevata precedentemente dal T. A. R. del Lazio (T. A. R. Lazio, Roma, Sez. II bis, ord. 24 aprile 2018 n. 4562).
Con sentenza del 2 maggio 2019, causa C-309/18, infatti, la Corte di Giustizia UE ha deciso la questione deferita dal T.A.R. del Lazio con rinvio-pregiudiziale ex art. 267 TFUE e ha enunciato il seguente principio: “I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice”.
Avv. Marco Bruno Fornaciari