Cons. Stato, Sez. IV, ord. 15 luglio 2019, 4949
Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE le questioni: a) se siano conformi al diritto dell’Unione Europea (in particolare agli articoli 4, co. 2, 9, 101, co. 1, lett. e), 106, 151 – ed alla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 ed alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 da esso richiamate – 152, 153, 156 TFUE; articoli 2 e 3 TUE; nonché art. 28 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) gli articoli 115, 206 e 217, d.lgs. n. 163 del 2006, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso di escludere la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la Direttiva 17/2004, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità; b) se – in ragione di quanto innanzi esposto – siano conformi al diritto dell’Unione Europea (in particolare all’articolo 28 della Carta dei diritti dell’UE, al principio di parità di trattamento sancito dagli articoli 26 e 34 TFUE, nonché al principio di libertà di impresa riconosciuto anche dall’art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) gli articoli 115, 206 e 217, d.lgs. n. 163 del 2006, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso di escludere la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la Direttiva 17/2004, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità.
Nella prospettazione dell’appellante, infatti, il divieto di revisione prezzi soltanto nei c.d. settori speciali, qualora determinata dall’incremento del costo del lavoro a seguito di contrattazione collettiva intervenuta in costanza del rapporto contrattuale, può integrare una violazione delle norme del diritto europeo, quale limite ab esterno alla libertà di contrattazione, quante volte tale indice costituisca una voce prevalente e determinante del settore.
avv. Marco Bruno Fornaciari