C. g. a., 16 agosto 2019, n. 758
Non è motivo di esclusione dalla gara la mancata dichiarazione di un debito con il fisco ancora non oggetto di (o contenuto in) un atto dell’amministrazione finanziaria in pendenza del termine per presentare la domanda di partecipazione alla procedura, che nel suo complesso il contribuente ha poi chiesto di rateizzare e la cui istanza è stata accolta.
Il Collegio afferma infatti che l’art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016, che enuclea i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione, non si coordina perfettamente con la disciplina fiscale propriamente intesa e risulta essere molto garantista nei confronti del privato, in ragione, peraltro, del mancato recepimento nell’ordinamento interno della disposizione della Direttiva 2014/24/UE, che permette alle stazioni appaltanti di valutare anche l’esistenza di debiti non ancora definitivi, sulla base di un prudente apprezzamento e quale causa di esclusione di tipo facoltativo.
L’art. 80, nel fare riferimento a “sentenze e atti non più soggetti ad impugnazione” sembra scritto, pertanto, pensando essenzialmente alle pretese fiscali (che sono) oggetto di avvisi di accertamento, la cui inoppugnabilità o la cui conferma in giudizio rende “definitivamente accertate” le violazioni (ossia gli omessi pagamenti, nella soglia minima ritenuta rilevante) del contribuente. Molto meno chiaro è invece se, a fronte di un avviso di accertamento divenuto già definitivo ovvero inoppugnabile, possa bastare l’impugnazione della cartella di pagamento, quale atto di riscossione esecutivo di detto avviso, per permettere al contribuente di invocare – magari a distanza di anni dal verificarsi del presupposto – la non definitività della sua irregolarità.
Avv. Marco Bruno Fornaciari