Cass. Civ., Sez. III, ord. 5 luglio 2019, n. 18056
In disparte il mero valore descrittivo e giammai perspicuo di locuzioni quali “danno catastrofale” o “danno terminale”, il Giudice di legittimità precisa come la persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell’invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente; ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
Avv. Marco Bruno Fornaciari