Lo specchio acqueo prospiciente il territorio costiero vincolato con il D. M. 27 agosto 1980, in cui dovrebbe essere realizzato un campo-boe, è coinvolto nella tutela-paesaggistica (T. A. R. Sardegna, Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 78).
E’ quanto statuito dal Giudice amministrativo sul ricorso proposto da una associazione dilettantistica nautica avverso la determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi adottata dal SUAP, con cui è stata denegata alla ricorrente associazione l’autorizzazione alla realizzazione di “ormeggio natanti su specchio acqueo“ prospiciente il territorio costiero vincolato con il D. M. 27 agosto 1980.
Il Collegio, sulla scorta sia di argomenti di carattere testuale, basati sul contenuto, sulla descrizione e sulla estensione del vincolo ministeriale, sia di argomenti di natura teleologica e funzionale, ritiene non condivisibile l’affermazione della parte ricorrente secondo cui lo specchio acqueo prospiciente il territorio costiero vincolato con il richiamato D. M. 27 agosto 1980, in cui dovrebbe essere realizzato il campo-boe della ricorrente, non sarebbe coinvolto nella tutela-paesaggistica.
Nel decreto ministeriale, infatti, si giustifica il «notevole interesse pubblico» della zona costiera interessata dall’intervento oggetto della impugnata determinazione, non solo perché essa rientra in un più ampio complesso naturalistico, caratterizzato da «un paesaggio spiccatamente desertico con lande spoglie all’interno ed imponenti sistemi di dune altissime», ma – in particolare – perché nel territorio costiero, in cui «è presente un sistema di stagni di importanza rilevante», sono presenti delle «ampie spiagge bianchissime che si estendono a perdita d’occhio, insieme agli altri cordoni di sabbia che si estendono alle spalle» e alle «garighe costiere contornate dalla macchia mediterranea».
Il Collegio ritiene che l’eccezionale valore naturalistico del complesso territoriale costiero, sopra descritto, non può non estendersi anche allo spazio del mare prospiciente la costa, quantomeno nei limiti in cui la realizzazione di opere nello specchio acqueo possa compromettere lo specifico oggetto della tutela come descritto dall’art. 1 della l. 29 giugno 1939, n. 1497; e, in specie, possa compromettere le «bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze» (art. 1, n. 4 della l. n. 1497/1939).
Ne deriva quale conseguenza che, con il conforto della giurisprudenza puntualmente richiamata anche dalla difesa dell’amministrazione, sia di primo grado, sia del giudice di appello, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, contrariamente a quanto nella fattispecie ritenuto dalla parte ricorrente e dalla Regione Sardegna, è necessaria anche per gli interventi ed i progetti di opere che debbano eseguirsi nella parte del mare a ridosso del territorio costiero vincolato, anche essi potenzialmente in grado di pregiudicare il mantenimento dei valori oggetto di tutela-paesaggistica.
Avv. Marco Bruno Fornaciari