È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 12 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, in violazione dei limiti alla propria competenza legislativa concorrente definiti dall’art. 117 Cost. e comunque dei princìpi fondamentali relativi ai limiti del potere espropriativo discendenti dall’art. 42 Cost., attribuisce all’inserimento della previsione della realizzazione di un’opera pubblica nella programmazione triennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 l’effetto preclusivo della decadenza del vincolo-espropriativo quinquennale per la sua esecuzione (T. a. r. Lombardia, Brescia, Sez. II, ord. 14 agosto 2019, n. 740).
Richiamato l’assetto normativo statale in tema di reiterazione del divieto di edificazione, il Giudice amministrativo precisa infatti che una previsione quale quella contenuta nella norma de qua, secondo cui il vincolo-espropriativo per la realizzazione, esclusivamente ad opera della Pubblica Amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi ha la durata di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso e che detto vincolo-espropriativo decade qualora, entro tale termine, l’intervento cui è preordinato non sia inserito, a cura dell’ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione, violerebbe le regole di riparto di competenze costituzionalmente stabilite (art. 117 Cost.); l’art. 1 del Primo protocollo della C.E.D.U., in quanto integrerebbe l’ipotesi di una espropriazione di valore non indennizzata; i princìpi fondamentali in tema di vincolo-espropriativo dettati dall’art. 42 Cost. e dal d.P.R. n. 327 del 2001.
In tale senso, la legge regionale oggetto della sollevata q. l. c. avrebbe contemplato una nuova ipotesi in cui il vincolo-espropriativo si consolida, senza che possa rappresentare un “serio inizio della procedura espropriativa” – condizione ritenuta essenziale dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179) e la cui ricorrenza è stata individuata dal legislatore nazionale solo nell’intervento del primo atto della procedura espropriativa, intesa in senso stretto, quale è stata qualificata la dichiarazione di pubblica utilità – per le ragioni evidenziate, tra le quali la previsione di modalità di adozione, declinate da apposita normativa di dettaglio, che non garantisce l’esercizio di una vera e propria partecipazione del privato al procedimento, in presenza di un atto che, quale è configurato dalla legislazione regionale, dà l’avvio al procedimento espropriativo.
Avv. Marco Bruno Fornaciari